venerdì 5 maggio 2017

CADUTA DAGLI SCI: IL MAESTRO E' RESPONSABILE?

Quando deve tenere una lezione di sci, il maestro ha la possibilità di scegliere la pista sulla quale far esercitare gli allievi che gli sono stati affidati; tale scelta può comportare delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità nel caso in cui si verifichino degli infortuni agli allievi.
In questo senso può essere letta la sentenza n. 7417 del 2017, con cui la Corte di cassazione ha esaminato il caso della caduta di un ragazzino, infortunatosi durante una lezione di sci. La domanda risarcitoria, precisa la Corte, va inquadrata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, posto che – alla base del tutto – c’è un contratto concluso tra la scuola di sci e la persona interessata: questo comporta che il danneggiato ha l’onere di provare il contratto e di allegare l’inadempimento della scuola (id est: del maestro di sci), mentre, per contro, la scuola di sci deve dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento e che il sinistro si è verificato per una causa non imputabile.
Le cadute sono un evento tutt’altro che imprevedibile nel corso di lezioni di sci, per cui non si può arrivare al punto di sostenere che la scuola debba garantire (quasi fosse un’obbligazione di risultato) che l’allievo non cadrà; l’attività sciistica, quindi, comporta un rischio insito in sé, ma comunque il maestro non deve esporre gli allievi a rischi ulteriori. Ecco quindi che diventa fondamentale, ai fini della valutazione di questa “estensione del rischio”, la scelta della pista dove far esercitare gli allievi, che contempla anche la valutazione delle condizioni della pista stessa (le quali ben possono variare in relazione all’innevamento ed alla temperatura), nonché la valutazione circa eventuali precedenti esperienze degli allievi sulla pista in questione. Una lezione di sci su una pista poco battuta, dove l’allievo non è mai sceso precedentemente, può determinare la responsabilità della scuola di sci per la caduta e il conseguente danno subito.
(avv. Andrea Martinis)


COMMENTO OFFENSIVO ONLINE: IL TITOLARE DEL BLOG NE RISPONDE?

Una recentissima sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo aggiunge un tassello alla problematica delineazione del quadro concernente la responsabilità per i contenuti pubblicati on-line, ed in particolar modo aiuta l’interprete nel difficile compito di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità, come l’onore.
Il caso in questione è quello del titolare di un blog, sul quale erano stati pubblicati dei commenti offensivi inerenti ad una persona, di cui parlava un articolo del blog stesso; il diretto interessato, visto il tenore dei contributi messi online, ne aveva chiesto la rimozione e il titolare del blog aveva provveduto immediatamente a cancellarli e a pubblicare una rettifica. In questo caso, ha detto la Corte, non sussiste ragione per cui il titolare del blog dovrebbe essere considerato responsabile per il danno subito dall’offeso: da un lato, il tenore degli scritti era offensivo, ma non implicante istigazione all’odio o alla violenza; dall’altro lato, il titolare del blog non solo non era l’autore del commento, ma – ricevuta la segnalazione – aveva prontamente provveduto a cancellare le offese e a pubblicare una rettifica.
Si tratta di una soluzione equilibrata, posto che la persona offesa conserva pieno diritto di rivolgersi all’autore del commento, per chiedere il risarcimento del danno; diversamente, individuando cioè una responsabilità diretta del titolare del blog, si rischierebbe di andare a paralizzare la libertà di espressione in rete.
(avv. Andrea Martinis)

DANNI AL MINORE: QUANDO E' RESPONSABILE LA SCUOLA?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (10516/17, depositata il 28 aprile) consente di fare il punto su una questione che ha dato spesso luogo a contenzioso, ovvero la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante (e, quindi del Ministero dell’Istruzione) per i danni subiti dagli alunni.
La responsabilità, rammenta la Corte, è di natura contrattuale: tra l’alunno (la famiglia) e l’istituto infatti si perfeziona un accordo, in base al quale sul secondo vengono a gravare dei doveri di protezione, mirati a preservare l’incolumità dell’alunno. Questo ha delle ripercussioni in tema di prescrizione (decennale, anziché quinquennale) e di prova (il danneggiato deve solo dimostrare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre è il Ministero che dovrà provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi).
La sussistenza dei doveri di protezione, precisa la Cassazione, comporta che l’istituto ha il compito di fare in modo che il minore “affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all’istituzione scolastica nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia”.
Se, quindi, è pacifico ravvisare un obbligo di protezione in capo all’istituto durante gli orari di lezione, ci si può chiedere se tale obbligo sussista anche a lezioni finite, quando gli studenti escono da scuola e raggiungono il mezzo di trasporto per rientrare a casa. La risposta che fornisce la Cassazione è positiva, nel senso cioè di riscontrare un compito di vigilanza e controllo nel corso dello spostamento tra sede scolastica e raggiungimento dell’autobus.
Rientra quindi negli ordinari compiti dell’insegnante quello di accompagnare gli alunni fuori dalla sede scolastica e affidarli a chi si occuperà del loro trasporto (autista dell’autobus, genitore, ecc.): una volta esaurito tale compito, il dovere di vigilanza sul minore graverà infatti su altro soggetto, che ha preso in carico l’alunno.
(avv. Andrea Martinis)