venerdì 5 maggio 2017

CADUTA DAGLI SCI: IL MAESTRO E' RESPONSABILE?

Quando deve tenere una lezione di sci, il maestro ha la possibilità di scegliere la pista sulla quale far esercitare gli allievi che gli sono stati affidati; tale scelta può comportare delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità nel caso in cui si verifichino degli infortuni agli allievi.
In questo senso può essere letta la sentenza n. 7417 del 2017, con cui la Corte di cassazione ha esaminato il caso della caduta di un ragazzino, infortunatosi durante una lezione di sci. La domanda risarcitoria, precisa la Corte, va inquadrata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, posto che – alla base del tutto – c’è un contratto concluso tra la scuola di sci e la persona interessata: questo comporta che il danneggiato ha l’onere di provare il contratto e di allegare l’inadempimento della scuola (id est: del maestro di sci), mentre, per contro, la scuola di sci deve dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento e che il sinistro si è verificato per una causa non imputabile.
Le cadute sono un evento tutt’altro che imprevedibile nel corso di lezioni di sci, per cui non si può arrivare al punto di sostenere che la scuola debba garantire (quasi fosse un’obbligazione di risultato) che l’allievo non cadrà; l’attività sciistica, quindi, comporta un rischio insito in sé, ma comunque il maestro non deve esporre gli allievi a rischi ulteriori. Ecco quindi che diventa fondamentale, ai fini della valutazione di questa “estensione del rischio”, la scelta della pista dove far esercitare gli allievi, che contempla anche la valutazione delle condizioni della pista stessa (le quali ben possono variare in relazione all’innevamento ed alla temperatura), nonché la valutazione circa eventuali precedenti esperienze degli allievi sulla pista in questione. Una lezione di sci su una pista poco battuta, dove l’allievo non è mai sceso precedentemente, può determinare la responsabilità della scuola di sci per la caduta e il conseguente danno subito.
(avv. Andrea Martinis)


COMMENTO OFFENSIVO ONLINE: IL TITOLARE DEL BLOG NE RISPONDE?

Una recentissima sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo aggiunge un tassello alla problematica delineazione del quadro concernente la responsabilità per i contenuti pubblicati on-line, ed in particolar modo aiuta l’interprete nel difficile compito di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità, come l’onore.
Il caso in questione è quello del titolare di un blog, sul quale erano stati pubblicati dei commenti offensivi inerenti ad una persona, di cui parlava un articolo del blog stesso; il diretto interessato, visto il tenore dei contributi messi online, ne aveva chiesto la rimozione e il titolare del blog aveva provveduto immediatamente a cancellarli e a pubblicare una rettifica. In questo caso, ha detto la Corte, non sussiste ragione per cui il titolare del blog dovrebbe essere considerato responsabile per il danno subito dall’offeso: da un lato, il tenore degli scritti era offensivo, ma non implicante istigazione all’odio o alla violenza; dall’altro lato, il titolare del blog non solo non era l’autore del commento, ma – ricevuta la segnalazione – aveva prontamente provveduto a cancellare le offese e a pubblicare una rettifica.
Si tratta di una soluzione equilibrata, posto che la persona offesa conserva pieno diritto di rivolgersi all’autore del commento, per chiedere il risarcimento del danno; diversamente, individuando cioè una responsabilità diretta del titolare del blog, si rischierebbe di andare a paralizzare la libertà di espressione in rete.
(avv. Andrea Martinis)

DANNI AL MINORE: QUANDO E' RESPONSABILE LA SCUOLA?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (10516/17, depositata il 28 aprile) consente di fare il punto su una questione che ha dato spesso luogo a contenzioso, ovvero la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante (e, quindi del Ministero dell’Istruzione) per i danni subiti dagli alunni.
La responsabilità, rammenta la Corte, è di natura contrattuale: tra l’alunno (la famiglia) e l’istituto infatti si perfeziona un accordo, in base al quale sul secondo vengono a gravare dei doveri di protezione, mirati a preservare l’incolumità dell’alunno. Questo ha delle ripercussioni in tema di prescrizione (decennale, anziché quinquennale) e di prova (il danneggiato deve solo dimostrare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre è il Ministero che dovrà provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi).
La sussistenza dei doveri di protezione, precisa la Cassazione, comporta che l’istituto ha il compito di fare in modo che il minore “affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all’istituzione scolastica nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia”.
Se, quindi, è pacifico ravvisare un obbligo di protezione in capo all’istituto durante gli orari di lezione, ci si può chiedere se tale obbligo sussista anche a lezioni finite, quando gli studenti escono da scuola e raggiungono il mezzo di trasporto per rientrare a casa. La risposta che fornisce la Cassazione è positiva, nel senso cioè di riscontrare un compito di vigilanza e controllo nel corso dello spostamento tra sede scolastica e raggiungimento dell’autobus.
Rientra quindi negli ordinari compiti dell’insegnante quello di accompagnare gli alunni fuori dalla sede scolastica e affidarli a chi si occuperà del loro trasporto (autista dell’autobus, genitore, ecc.): una volta esaurito tale compito, il dovere di vigilanza sul minore graverà infatti su altro soggetto, che ha preso in carico l’alunno.
(avv. Andrea Martinis)


venerdì 20 gennaio 2017

MORTE DELLA CASALINGA E DANNO PATRIMONIALE PER LA FAMIGLIA

La Corte di cassazione ha esaminato il caso di un sinistro stradale dagli esiti mortali, in esito al quale i parenti della vittima, tra le altre domande risarcitorie, avevano anche avanzato una pretesa concernente il danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico. Secondo la tesi prospettata, infatti, dopo il decesso della moglie/madre, che faceva la casalinga, il nucleo familiare aveva perso la persona che si occupava di svolgere i lavori e le faccende legate a pulizia e mantenimento della casa.
Con la sentenza n. 238 del 10 gennaio 2017, la Suprema Corte ha accolto tale domanda, spiegando che non è necessario dare specifica prova delle attività abitualmente svolte dalla defunta, precedentemente al decesso. Questo in quanto, secondo i Giudici di legittimità, “la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico”. Il danno, prosegue il ragionamento, andrà valutato equitativamente, tenendo in considerazione il fatto che i compiti svolti dalla casalinga “risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”.


(avv. Andrea Martinis)


lunedì 9 gennaio 2017

GESTORE DEL SITO RESPONSABILE PER NON AVER RIMOSSO UN POST DIFFAMATORIO

Il gestore di un sito Internet può essere considerato (cor)responsabile del resto di diffamazione, anche se il contenuto diffamatorio è stato caricato da altri.
Nel caso esaminato dalla Cassazione penale (sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016), infatti, era successo che l’utente di un portale Internet aveva caricato un “post” dal contenuto diffamatorio e il gestore del sito, pur essendo stato informato del caricamento e – soprattutto – del contenuto del post (inequivocabilmente diffamatorio), non aveva provveduto a rimuoverlo. Per quanto emerso nel corso dei due gradi di giudizio, non c’era modo di dimostrare che il gestore non avesse avuto la possibilità di intervenire, mentre si era appurato che l’autore del caricamento aveva inviato al gestore una e-mail contenente le informazioni relative al materiale caricato.
La condotta del gestore, pertanto, è consistita nel aver mantenuto online (e quindi visibile ad una platea di spettatori) il testo diffamatorio, pur avendo avuto notizia del caricamento.


avv. Andrea Martinis