Il gestore di un sito Internet può essere considerato (cor)responsabile
del resto di diffamazione, anche se il contenuto diffamatorio è stato caricato
da altri.
Nel caso esaminato dalla Cassazione penale (sentenza
n. 54946 del 27 dicembre 2016), infatti, era successo che l’utente di un
portale Internet aveva caricato un “post” dal contenuto diffamatorio e il
gestore del sito, pur essendo stato informato del caricamento e – soprattutto –
del contenuto del post (inequivocabilmente diffamatorio), non aveva provveduto
a rimuoverlo. Per quanto emerso nel corso dei due gradi di giudizio, non c’era
modo di dimostrare che il gestore non avesse avuto la possibilità di
intervenire, mentre si era appurato che l’autore del caricamento aveva inviato
al gestore una e-mail contenente le informazioni relative al materiale
caricato.
La condotta del gestore, pertanto, è consistita nel
aver mantenuto online (e quindi visibile ad una platea di spettatori) il testo
diffamatorio, pur avendo avuto notizia del caricamento.
avv. Andrea Martinis

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