La Corte di cassazione ha esaminato il caso di un
sinistro stradale dagli esiti mortali, in esito al quale i parenti della
vittima, tra le altre domande risarcitorie, avevano anche avanzato una pretesa
concernente il danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico. Secondo la
tesi prospettata, infatti, dopo il decesso della moglie/madre, che faceva la
casalinga, il nucleo familiare aveva perso la persona che si occupava di
svolgere i lavori e le faccende legate a pulizia e mantenimento della casa.
Con la sentenza n. 238 del 10 gennaio 2017, la Suprema
Corte ha accolto tale domanda, spiegando che non è necessario dare specifica
prova delle attività abitualmente svolte dalla defunta, precedentemente al
decesso. Questo in quanto, secondo i Giudici di legittimità, “la prova che la
vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva dalla
semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza
del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del
lavoro domestico”. Il danno, prosegue il ragionamento, andrà valutato
equitativamente, tenendo in considerazione il fatto che i compiti svolti dalla
casalinga “risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto
a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”.
(avv. Andrea Martinis)

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