Decidendo sul caso di un sinistro stradale di lieve portata,
la Corte di cassazione ha avuto modo di definire il contorno dell’obbligo di “fermarsi”
che grava sugli utenti della strada in caso di incidente, onde non incorrere
nel reato di omissione di soccorso (art. 189 comma 6 Cds). Nel caso specifico,
l’automobilista imputato, dopo aver causato il tamponamento di uno scooter, con
conseguente caduta del centauro, si era fermato per soccorrerlo e, una volta
aiutato a rialzarsi, si era allontanato dal luogo del sinistro. L’accertamento
dell’investitore, quindi era stato reso possibile solo in un momento
successivo, tramite il numero di targa.
Evidente, quindi, che l’automobilista si è inizialmente fermato,
accertandosi (sommariamente) delle condizioni di salute del ciclomotorista, per
cui non si è trattato del classico caso di “pirata della strada”, che causa un
incidente e procede dritto. Eppure, la Corte di cassazione (sentenza 53325
depositata il 15 dicembre 2016) ha ritenuto comunque sussistente il reato di
omissione di soccorso, in quanto “l’imputato si era allontanato dal luogo del
sinistro dopo essersi solo apparentemente fermato, tanto che la sua
identificazione è stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da
altri, disinteressandosi delle condizioni del ragazzo e delle lesioni che
potevano essere conseguite”. L’elemento soggettivo del dolo, aggiunge la Corte,
“può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del
verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia
concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza
di un effettivo danno alle persone”.
avv. Andrea Martinis

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