Manovra a dir poco pericolosa quella compiuta da un soggetto
in stato di ebbrezza alcolica: alla guida della propria autovettura, infatti,
egli era entrato contromano in autostrada, andando a collidere contro un’altra
autovettura (che procedeva regolarmente), causando la morte degli occupanti.
L’imputazione a titolo di omicidio volontario, configurando
l’elemento soggettivo quale dolo eventuale (ovvero rappresentazione del rischio
e accettazione dello stesso), viene giustificata dalla Corte di cassazione, con
sentenza n. 45977 del 2 novembre 2016. La Corte, anzitutto, rileva come per
legge lo stato di ebbrezza non comporta una differente modalità di valutazione
della colpevolezza, per cui il fatto commesso dal soggetto alterato andrà
valutato secondo le ordinarie regole penali, onde accertare cioè la sussistenza
della colpa (ovvero la non volontà) o del dolo (la volontà).
Nel caso specifico, il giudice di merito ha valorizzato
alcuni elementi, tali da configurare in capo all’agente non una semplice colpa,
ma il dolo eventuale. Questo in quanto il soggetto, pur in stato di alterazione
alcolica, ha dimostrato di riuscire ad avere una efficace rappresentazione
della realtà, avendo guidato per un paio d’ore, anche in autostrada, senza
incorrere in alcuna violazione del Cds, prima di effettuare l’ingresso
contromano; è inoltre emerso, dall’esame dei testi, che l’imputato, pur avendo
la possibilità di porre fine alla manovra sconsiderata, non lo aveva fatto,
dimostrando quindi di accettare il rischio delle conseguenze di tale manovra,
che è ovvio pensare possano essere di tipo mortale, stante l’assoluta gravità
della stessa. Ecco quindi che non si dovrà parlare di semplice omicidio
colposo, ma di omicidio volontario.

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