La questione che è stata posta all’attenzione della Corte di
cassazione è quella relativa alla configurabilità (ed, in ipotesi positiva,
alla misura) del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto
parentale, danno chiesto dai nipoti per la morte dei nonni. Il focus si è
incentrato sulla convivenza (che molto spesso, in questo caso, manca) per
stabilire cioè se ed in che misura essa incida nella concessione del
risarcimento.
Si è così giunti alla pronuncia resa dalla Corte di
cassazione con sentenza n. 21230 del 2016, con la quale i Giudici di
legittimità hanno anzitutto escluso che la convivenza possa essere un criterio
dirimente per determinare la configurabilità del danno da perdita di rapporto
parentale. Il legame nonno-nipote, dice la Corte, trova riscontro in alcune
norme di legge (prime tra tutte quelle del codice civile, artt. 75 e seguenti)
e deve perciò dirsi che la perdita di un nonno costituisca astrattamente una ipotesi
di danno per il nipote, a prescindere dal fatto che i due convivano. Ciò che
rileva, dice la Cassazione, è semmai la prova del legame tra i due, dovendosi
cioè accertare che, a causa del decesso, si sia effettivamente verificato “quel
dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di
una persona cara”. La convivenza piò assumere rilievo, quindi nella
determinazione dell’entità del quantum risarcibile, posto che la situazione di
quotidiana frequentazione può servire a provare l’entità del dolore provato a
causa del decesso, ma non è possibile escludere sic et simpliciter il
risarcimento del danno solo a causa della mancata convivenza.

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