venerdì 28 ottobre 2016

DANNO DA PERDITA DI RAPPORTO PARENTALE: CHE RUOLO HA LA CONVIVENZA?

La questione che è stata posta all’attenzione della Corte di cassazione è quella relativa alla configurabilità (ed, in ipotesi positiva, alla misura) del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, danno chiesto dai nipoti per la morte dei nonni. Il focus si è incentrato sulla convivenza (che molto spesso, in questo caso, manca) per stabilire cioè se ed in che misura essa incida nella concessione del risarcimento.


Si è così giunti alla pronuncia resa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21230 del 2016, con la quale i Giudici di legittimità hanno anzitutto escluso che la convivenza possa essere un criterio dirimente per determinare la configurabilità del danno da perdita di rapporto parentale. Il legame nonno-nipote, dice la Corte, trova riscontro in alcune norme di legge (prime tra tutte quelle del codice civile, artt. 75 e seguenti) e deve perciò dirsi che la perdita di un nonno costituisca astrattamente una ipotesi di danno per il nipote, a prescindere dal fatto che i due convivano. Ciò che rileva, dice la Cassazione, è semmai la prova del legame tra i due, dovendosi cioè accertare che, a causa del decesso, si sia effettivamente verificato “quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara”. La convivenza piò assumere rilievo, quindi nella determinazione dell’entità del quantum risarcibile, posto che la situazione di quotidiana frequentazione può servire a provare l’entità del dolore provato a causa del decesso, ma non è possibile escludere sic et simpliciter il risarcimento del danno solo a causa della mancata convivenza.




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