Un intervento medico dalle conseguenze nefaste è alla base
della pronuncia n. 44335 della Corte di cassazione – Sezione penale, depositata
il 19 ottobre 2016. Nel caso concreto, la paziente si era sottoposta ad un
intervento di impiantologia, che però aveva portato ad una lesione del nervo,
con perdita permanente della sensibilità.
Al di là del merito della vicenda, va segnalato che la
paziente aveva presentato querela nei confronti del medico che l’aveva operata,
contro il quale era partito un procedimento penale per lesioni personali
colpose. Procedimento che, approdato in Cassazione, ha offerto alla Corte lo
spunto per ribadire due punti fermi, utili nel caso si intenda presentare
querela per lesioni colpose derivanti da cd. “colpa medica”:
a) il termine per presentare querela, che nel codice penale è
indicato in “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato”
(art. 124 c.p.), decorre non già da quando la paziente – persona offesa ha
avuto consapevolezza della patologia contratta, “bensì da quello, eventualmente
successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla
menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei
sanitari che l’hanno curata”. Non rileva, quindi, aver scoperto la patologia,
ma si deve guardare al momento in cui si è appurato che tale patologia discenda
da un errore dei sanitari;
b) il termine prescrizionale del reato di lesioni colpose
provocate da responsabilità medica inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza
della malattia in fieri. Questo significa, precisa la Corte, che non rileva la
stabilizzazione dei postumi in termini di irreversibilità o di impedimento
permanente.

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