Le tabelle milanesi nuovamente al centro dell’attenzione in
questa pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 20925 del 2016). La
questione verteva sulla possibilità, per il giudice chiamato a determinare la
misura del risarcimento dovuto ai parenti di una vittima di sinistro stradale
con esiti mortali, di discostarsi dai minimi e dai massimi previsti in tabella.
La risposta che ha fornito il Giudice di legittimità è
piuttosto chiara: posto che le tabelle meneghine costituiscono un “parametro di
conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”, il giudice può liquidare il danno da
perdita di rapporto parentale anche in misura minore o maggiore, rispetto alla
“forbice” edittale prevista in tabella, ma a patto che vi siano ragioni per
ritenere che, nel caso specifico, all’interno della comunità familiare vi siano
stati elementi tali da giustificare questo scostamento. Secondo la sentenza
citata, il parametro tabellare è elaborato “in astratto in base
all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni
ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit”; quando il
giudice dispone di elementi che sfuggano a queste situazioni, per così dire,
standardizzate, ecco che sussistono le basi per liquidare il danno in misura
minore o maggiore rispetto ai margini tabellari.

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