Il sito che offre in streaming
contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore è responsabile del danno
arrecato al titolare dei diritti. Questo è il principio di diritto che emerge
da una recente sentenza del Tribunale di Roma (Sezione IX, sentenza n.
14279/16), che ha esaminato la questione relativa ad un sito internet presso il
quale era reperibile una serie di video relativi a trasmissioni televisive
coperte da diritti di esclusiva.
È bene precisare (come fa la
sentenza citata) che per l’attività di cd. hosting provider, ovvero la “mera
memorizzazione di informazioni”, è escluso un obbligo generale di sorveglianza
sul materiale che viene caricato online; da questo servizio, meramente
“passivo”, si differenzia l’attività svolta dal sito che, fornendo i video in
streaming, ne cura la catalogazione, ospita banner pubblicitari e – come nel
caso di specie – consente una visione dei contenuti limitata, garantendo un
accesso completo solo agli utenti che sottoscrivono un abbonamento. In questo secondo
caso, dice il Tribunale di Roma, un sistema così organizzato è incompatibile
con la figura del semplice hosting provider, o, meglio, si delinea la figura
del cd. hosting “attivo”, che si differenzia dal “passivo” proprio per il
contributo fornito nell’editing del materiale e per la promozione dell’offerta.
Secondo la giurisprudenza
comunque, nemmeno la figura del cd. hosting attivo, è gravata da un generico
obbligo di sorveglianza (mediante l’adozione, ad esempio, di strumenti di
filtraggio); ciò non di meno, non può escludersi la responsabilità del gestore
della piattaforma “ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del
titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito della trasmissioni, dovendo
in questo caso rispondere delle trasmissioni illeciti se non si attivi per
rimuoverle” ed impedire il caricamento di ulteriore materiale illecito. La
rimozione e il blocco della pubblicazione, nel caso deciso dal Tribunale di
Roma, non avevano avuto luogo, nonostante le diffide ricevute dal titolare dei
diritti: da qui la pronuncia di responsabilità e la conseguente condanna al
risarcimento del danno.
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