venerdì 21 ottobre 2016

Sinistro stradale mortale per mancata precedenza: l'altro automobilista è esente da responsabilità?

Nell’ipotesi di sinistro stradale tra due autoveicoli, in esito al quale sia derivata la morte di alcuni dei trasportati, il fatto che uno dei due automobilisti abbia mancato di concedere all’altro la dovuta precedenza può non liberare da responsabilità quest’ultimo.  
Questo è il principio ribadito dalla Corte di cassazione – Sezione penale (sentenza n. 44323 del 2016), che ha preso in esame il caso di un incidente stradale dalle conseguenze mortali. Per entrambi i conducenti è scattato il procedimento penale per omicidio colposo e dall’esame della dinamica del sinistro è emerso che uno dei due si è reso responsabile di una violazione del diritto di precedenza, mentre l’altro non ha mantenuto una velocità adeguata. Secondo i Giudici, pur a fronte della condotta, palesemente contraria alle norme del codice della strada, consistita nella mancata precedenza, il comportamento dell’altro automobilista va comunque preso in considerazione, per valutarne l’impatto causale.

E nel caso che compete, la Cassazione non ha dubbi: “poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili”. Ecco quindi che anche il conducente che avrebbe avuto diritto di precedenza va ritenuto responsabile per il sinistro, non avendo mantenuto una condotta di guida prudente.  


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