giovedì 20 ottobre 2016

Il dipendente in malattia viene sorpreso a svolgere altre attività? Licenziamento legittimo

Due recenti sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione riportano all’attenzione la tematica del licenziamento del lavoratore che, durante un periodo di malattia, tiene un comportamento che lasci intendere come le sue condizioni di salute, al contrario, siano più che buone.

La sentenza 21 settembre 2016, n. 18507 ha preso in esame il caso di un dipendente che, a casa per malattia, è stato fotografato intento a riparare il tetto dell’abitazione. La Suprema Corte ha ritenuto che il metodo di acquisizione di queste informazioni (indagine affidata dal datore di lavoro ad un investigatore privato) fosse legittimo, in quanto le norme a tutela della riservatezza del lavoratore “non precludono al datore di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi a giustificare l’assenza”. Poiché, peraltro, la documentazione fotografica ottenuta dall’investigatore immortalava il dipendente all’esterno dell’abitazione (sul tetto, appunto), ecco che, secondo la Corte, non risulta lesa la privacy del licenziato.
Nella sentenza 28 settembre 2016, n. 19187, invece, la Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato il caso di un dipendente licenziato il quale, durante un periodo di malattia protrattosi per due mesi, aveva fatto il dj in alcune manifestazioni. In questo caso, l’attenzione si rivolge sulla proporzionalità tra condotta e sanzione: la Corte ravvisa tale proporzionalità in quanto, pur non esistendo un divieto assoluto di prestare attività lavorativa durante il periodo di malattia, ciò non di meno tale comportamento “può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto”. 


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