Due recenti sentenze della
Sezione Lavoro della Cassazione riportano all’attenzione la tematica del
licenziamento del lavoratore che, durante un periodo di malattia, tiene un
comportamento che lasci intendere come le sue condizioni di salute, al
contrario, siano più che buone.
La sentenza 21 settembre 2016, n.
18507 ha preso in esame il caso di un dipendente che, a casa per malattia, è
stato fotografato intento a riparare il tetto dell’abitazione. La Suprema Corte
ha ritenuto che il metodo di acquisizione di queste informazioni (indagine
affidata dal datore di lavoro ad un investigatore privato) fosse legittimo, in
quanto le norme a tutela della riservatezza del lavoratore “non precludono al
datore di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad
accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della
malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di
incapacità lavorativa e, quindi a giustificare l’assenza”. Poiché, peraltro, la
documentazione fotografica ottenuta dall’investigatore immortalava il
dipendente all’esterno dell’abitazione (sul tetto, appunto), ecco che, secondo
la Corte, non risulta lesa la privacy del licenziato.
Nella sentenza 28 settembre 2016,
n. 19187, invece, la Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato il caso di un
dipendente licenziato il quale, durante un periodo di malattia protrattosi per
due mesi, aveva fatto il dj in alcune manifestazioni. In questo caso, l’attenzione
si rivolge sulla proporzionalità tra condotta e sanzione: la Corte ravvisa tale
proporzionalità in quanto, pur non esistendo un divieto assoluto di prestare
attività lavorativa durante il periodo di malattia, ciò non di meno tale
comportamento “può costituire giustificato motivo di recesso da parte del
datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da
parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far
presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza,
dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa,
valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità
denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale
da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro
in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione preparatoria e
strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto”.

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