Il Giudice di pace può applicare l’istituto della particolare
tenuità del fatto, previsto nell’art. 131-bis del codice penale, secondo il
quale “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e
per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale”.
Lo sostiene la Corte di cassazione, nella sentenza n. 40699 del 29 settembre 2016, la quale ha ribaltato il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale l’istituto della particolare tenuità, previsto nel codice penale, doveva ritenersi alternativo rispetto a quello regolato dall’art. 34 del d.gls 274/00 (legge che regolamenta il procedimento penale dinanzi al Gdp).
Quest’ultima norma è infatti espressamente riferita al
procedimento penale dinanzi al Giudice di pace e proprio per questo la
giurisprudenza precedente (cfr. Cass. Pen. 31920 del 2015) distingueva tra i
due istituti, riservando al procedimento dinanzi al Gdp solo la norma ad hoc. Prendendo
spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite 13681 del 2016, però), che ha
rilevato la natura generale dell’istituto, la Corte di Cassazione, con questa
recente pronuncia ha ora chiarito che l’art. 131-bis c.p. può trovare
applicazione anche davanti al Gdp, posto che non esistono ragioni ostative di
natura normativa e che – anzi – sarebbe illogico escludere che questo strumento,
più “generale”, possa trovare applicazione nel procedimento che, nel lontano
2000, ha sostanzialmente gettato le basi dell’istituto della particolare
tenuità. Lo sostiene la Corte di cassazione, nella sentenza n. 40699 del 29 settembre 2016, la quale ha ribaltato il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale l’istituto della particolare tenuità, previsto nel codice penale, doveva ritenersi alternativo rispetto a quello regolato dall’art. 34 del d.gls 274/00 (legge che regolamenta il procedimento penale dinanzi al Gdp).

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