martedì 18 ottobre 2016

Particolare tenuità del fatto: l'art. 131-bis c.p. si applica anche nel procedimento dinanzi al Giudice di pace

Il Giudice di pace può applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto nell’art. 131-bis del codice penale, secondo il quale “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Lo sostiene la Corte di cassazione, nella sentenza n. 40699 del 29 settembre 2016, la quale ha ribaltato il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale l’istituto della particolare tenuità, previsto nel codice penale, doveva ritenersi alternativo rispetto a quello regolato dall’art. 34 del d.gls 274/00 (legge che regolamenta il procedimento penale dinanzi al Gdp).
Quest’ultima norma è infatti espressamente riferita al procedimento penale dinanzi al Giudice di pace e proprio per questo la giurisprudenza precedente (cfr. Cass. Pen. 31920 del 2015) distingueva tra i due istituti, riservando al procedimento dinanzi al Gdp solo la norma ad hoc. Prendendo spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite 13681 del 2016, però), che ha rilevato la natura generale dell’istituto, la Corte di Cassazione, con questa recente pronuncia ha ora chiarito che l’art. 131-bis c.p. può trovare applicazione anche davanti al Gdp, posto che non esistono ragioni ostative di natura normativa e che – anzi – sarebbe illogico escludere che questo strumento, più “generale”, possa trovare applicazione nel procedimento che, nel lontano 2000, ha sostanzialmente gettato le basi dell’istituto della particolare tenuità. 


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