La recentissima sentenza n.
20615/16 della Corte di Cassazione fornisce, pur nella sua sinteticità, alcuni
utili elementi utili per delimitare e definire i contorni della risarcibilità
del danno derivante dalla diffusione di dati personali, quello che viene
comunemente indicato come “lesione alla privacy”.
Nella fattispecie, un Comune aveva pubblicato sul proprio sito Internet il testo delle delibere con cui era stata decisa la costituzione in giudizio in due cause di risarcimento danni promosse contro il Comune, una per un sinistro stradale, l’altra per una caduta. Nel primo caso erano stati pubblicati il nominativo del danneggiato, unitamente alla targa dell’autovettura; nel secondo, si menzionava il danno riportato (caduta e lesione al ginocchio). Secondo la Corte, gli estremi per il risarcimento del danno alla privacy mancano, in quanto:
Nella fattispecie, un Comune aveva pubblicato sul proprio sito Internet il testo delle delibere con cui era stata decisa la costituzione in giudizio in due cause di risarcimento danni promosse contro il Comune, una per un sinistro stradale, l’altra per una caduta. Nel primo caso erano stati pubblicati il nominativo del danneggiato, unitamente alla targa dell’autovettura; nel secondo, si menzionava il danno riportato (caduta e lesione al ginocchio). Secondo la Corte, gli estremi per il risarcimento del danno alla privacy mancano, in quanto:
a) la pubblicazione era
legittima, in quanto prevista normativamente;
b) i dati diffusi erano quelli
strettamente indispensabili per identificare le cause e comunque non vertevano
su aspetti sensibili; inoltre, considerata anche la dimensione del Comune, l’individuazione
dei due interessati sarebbe stata possibile solo incrociando altri dati, oltre
a quelli riportati nelle delibere pubblicate;
c) non era stata fornita
allegazione e/o prova di alcuno specifico “danno” riportato in conseguenza di
detta pubblicazione.
L’ultimo punto merita particolare
attenzione: una violazione (che comunque qui è stata esclusa) infatti, non
porta automaticamente ad un danno risarcibile. Va esclusa sia la risarcibilità
dei danni “che non superino una determinata soglia di serietà e gravità”, sia
quelli che non sono allegati e provati nella loro consistenza ed entità.

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