giovedì 20 ottobre 2016

Legittima difesa: i limiti oltre i quali diventa omicidio

La sussistenza della scriminante della legittima difesa deve essere valutata dal giudice in maniera attenta e scrupolosa, che tenga in considerazione le circostanze e le modalità con cui si è svolto il singolo episodio. È questo il monito che traspare dalla sentenza n. 43564 del 14 ottobre 2016, con la quale la Corte di cassazione – sezione Penale – ha esaminato il caso di un ferimento mortale avvenuto in esito ad una lite tra due persone.

La Suprema Corte si preoccupa anzitutto di definire i contorni dell’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), che si distingue dall’omicidio per la peculiarità dell’elemento soggettivo: se, infatti, nell’omicidio è ravvisabile la volontà di uccidere (cd. animus necandi), nel caso disciplinato dall’art. 584 c.p., invece, l’agente vuole solamente ferire o comunque colpire la sua vittima e non intende ucciderla. Per operare questa valutazione sull’elemento soggettivo, aggiunge la Corte, il giudice deve prendere in considerazione “i mezzi usati, l’intensità e la reiterazione dei colpi, la parte del corpo colpita, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l’azione cruenta.”
Ravvisata nella fattispecie un’ipotesi di omicidio preterintenzionale, visto che l’agente ha agito con un’arma impropria (un taglierino) e non ha sferrato direttamente dei colpi mortali, resta da verificare se l’azione lesiva non sia in realtà una legittima difesa, posto che l’autore del delitto aveva risposto ad una precedente aggressione. Sotto questo aspetto, il criterio indicato dal Giudice di legittimità è piuttosto chiaro: "l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’ eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto e astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali". Attento esame di tutte le circostanze fattuali, quindi, considerando altresì le concrete modalità in cui si è svolto l’episodio: se, come nel caso esaminato, i fatti si sono svolti in modo concitato, l’attenzione del giudicante dovrà essere maggiore.

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