Chi perseguita un proprio
contatto Facebook rischia di essere considerato responsabile per stalking. È
questo, in estrema sintesi, quanto emerge da una recente pronuncia della Corte
di cassazione (sez. IV, n. 21407/16), che ha ritenuto configurabile il reato di
stalking in capo ad una persona che aveva posto in essere una condotta
persecutoria nei confronti dei genitori dell’ex convivente.
Lo stalking (“atti persecutori” secondo la dizione della legge italiana) è un reato abituale che consiste nel provocare l’alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o paura oppure, in alternativa, nel determinare il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva. La “persecuzione” può essere attuata con minacce o molestie e, nel caso di specie, è stata ritenuta rilevante la pubblicazione di messaggi su Facebook. La decisione non deve sorprendere, visto che i social networks rappresentano ormai un veicolo di comunicazione e/o interazione che rientra nella nostra quotidianità, per cui è logico pensare che essi possano prestarsi, al pari delle altre situazioni di contatto sociale, a diventare anche un teatro nel quale trovano spazio ipotesi di reato. Visto il numero di fascicoli penali pendenti, pare che molti utenti dei social netwoks non percepiscano la gravità di certe condotte quali, ad esempio, l’invio di messaggi o di commenti dal contenuto minatorio od offensivo; questa pronuncia della Cassazione dovrebbe servire quale (ulteriore) monito ad evitare un utilizzo eccessivamente leggero di Facebook & co.

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