martedì 25 ottobre 2016

L'OPERATORE TELEFONICO ADDEBITA COSTI PER IL CAMBIO? DEVE RESTITUIRE LE SOMME PERCEPITE

Il cambio di operatore telefonico, passando cioè da un fornitore del servizio ad un altro, mantenendo lo stesso numero, è un’operazione che dovrebbe essere semplice e – soprattutto – a costo zero per il consumatore, almeno stando alle disposizioni dell’art. 1 l. 40/07 (cd. legge Bersani), ma, di fatto, nella realtà è spesso un iter tutt’altro che agevole e privo di costi. Il Tribunale di Taranto, con la recente sentenza n. 2707 del 28 settembre 2016 ha preso una drastica posizione sul punto.

Nella fattispecie, un cliente di una compagna telefonica, dopo aver comunicato il proprio recesso, si era trovato nell’ultima bolletta alcune spese non meglio giustificabili (indicate come “attività di migrazione” e “contributo vendita apparato”) e si era rivolto al Giudice di pace (la vertenza, in secondo grado, è poi giunta davanti al Tribunale), chiedendo la restituzione delle somme e chiedendo altresì la condanna dell’operatore al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità per la mancata risposta ai chiarimenti richiesti ante litem (ai sensi 11 della delibera n. 73-11- Cons). Il Giudice di pace (e, quindi il Tribunale) hanno statuito in favore del consumatore, interpretando la legge cd. Bersani nel senso che il cambio di operatore debba essere gratuito. Le contrarie indicazioni dell’operatore, che si richiama alle clausole contrattuali sottoscritte, sono state disattese, trattandosi di clausole “non inserite nell'originario contratto” ma che “venivano inserite nelle c.d. condizioni generali” e che “solo in un secondo momento venute in essere”. Ecco quindi che l’operatore è stato condannato a restituire le somme percepite, nonché a versare euro 300 a titolo di penale per la mancata risposta al reclamo del consumatore.



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