Il cambio di operatore telefonico, passando cioè da un
fornitore del servizio ad un altro, mantenendo lo stesso numero, è un’operazione
che dovrebbe essere semplice e – soprattutto – a costo zero per il consumatore,
almeno stando alle disposizioni dell’art. 1 l. 40/07 (cd. legge Bersani), ma,
di fatto, nella realtà è spesso un iter tutt’altro che agevole e privo di
costi. Il Tribunale di Taranto, con la recente sentenza n. 2707 del 28
settembre 2016 ha preso una drastica posizione sul punto.
Nella fattispecie, un cliente di una compagna telefonica,
dopo aver comunicato il proprio recesso, si era trovato nell’ultima bolletta
alcune spese non meglio giustificabili (indicate come “attività di migrazione”
e “contributo vendita apparato”) e si era rivolto al Giudice di pace (la
vertenza, in secondo grado, è poi giunta davanti al Tribunale), chiedendo la
restituzione delle somme e chiedendo altresì la condanna dell’operatore al
pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità per la mancata risposta
ai chiarimenti richiesti ante litem (ai sensi 11 della delibera n. 73-11- Cons).
Il Giudice di pace (e, quindi il Tribunale) hanno statuito in favore del
consumatore, interpretando la legge cd. Bersani nel senso che il cambio di operatore
debba essere gratuito. Le contrarie indicazioni dell’operatore, che si richiama
alle clausole contrattuali sottoscritte, sono state disattese, trattandosi di
clausole “non inserite nell'originario contratto” ma che “venivano inserite
nelle c.d. condizioni generali” e che “solo in un secondo momento venute in
essere”. Ecco quindi che l’operatore è stato condannato a restituire le somme
percepite, nonché a versare euro 300 a titolo di penale per la mancata risposta
al reclamo del consumatore.

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