Nel caso di morte, conseguentemente ad un sinistro stradale,
sopraggiunta dopo alcuni giorni di agonia, è dovuto ai parenti della vittima il
risarcimento del danno cd. catastrofale. È quanto ribadito dalla Corte di
Cassazione nella recentissima sentenza n. 20915 del 17 ottobre 2016, secondo la
quale, quando la morte non è immediata, ma giunge dopo un apprezzabile lasso di
tempo, la sofferenza che la vittima patisce in tale periodo determina il
sorgere di un diritto risarcitorio che entra a far parte del suo patrimonio e,
successivamente al decesso, in quello degli eredi.
Nel caso specifico, riguardante l’ipotesi di morte dopo 15
giorni di agonia, la Corte ha ritenuto che al danno biologico (sofferenza
fisica) patito dalla vittima vada sommato anche il danno – sempre non
patrimoniale – conseguente alla sofferenza psicologica: “in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il
decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente
in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si
protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi
una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o catastrofale)”.
Quanto alla liquidazione, essa
non può essere simbolica. Dicono infatti i Giudici di legittimità che, laddove
la liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla base
delle tabelle relative all’invalidità temporanea, in relazione al danno cd.
catastrofale la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una
liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto
della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene
temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella
morte”.
Nessun commento:
Posta un commento