L’utilizzo dell’home banking è ormai estremamente frequente
ma, parallelamente alla sua diffusione, sono cresciuti i fenomeni di cd. “furto
di identità”, ovvero le frodi informatiche consistenti nell’impossessarsi delle
credenziali di accesso altrui per poi eseguire operazioni sul conto corrente.
In questi casi, il correntista, molto spesso all’oscuro di tutto, si trova a
subire un danno che, in alcuni casi, dovrà essere risarcito dalla banca.
Questa è la conclusione a cui è pervenuto recentemente il
Tribunale di Roma (sentenza n. 16221 del 2016) che, seguendo la linea tracciata
dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10638 del 2016) è giunto ad affermare la
responsabilità dell’istituto di credito. Nella fattispecie, il correntista
aveva subito uno “svuotamento” del suo conto, avvenuto attraverso una truffa
consistita nella creazione di un altro conto corrente, sempre a suo nome,
utilizzando una falsa carta di identità: il truffatore, dopo aver rubato i dati
per l’accesso all’home banking, aveva poi trasferito i soldi sul conto corrente
creato ad hoc, ovviamente all’insaputa del malcapitato.
Le banche convenute sono state ritenute responsabili per il
danno subito, in quanto nella fattispecie opera un meccanismo di inversione
dell’onere della prova (art. 15 d.lgs. 196/03, che richiama l’art. 2050 c.c.): la
banca, che con il servizio di home banking viene a trattare dati sensibili dei
suoi clienti, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare l’illegittima intrusione nel sistema e il danno conseguente. Il
correntista che subisce questo genere di truffa, dunque, è tenuto unicamente a
disconoscere le operazioni bancarie indebite, mentre sarà onere della banca
dimostrare che il danno si è verificato per una causa non imputabile alla
vulnerabilità del sistema.

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