lunedì 24 ottobre 2016

DANNO BIOLOGICO TERMINALE E DANNO MORALE TERMINALE: DISTINZIONE

Con la sentenza n. 21060, depositata il 19 ottobre 2016, la Corte di cassazione torna ad occuparsi del danno risarcibile ai parenti della vittima di un sinistro stradale, deceduta dopo qualche giorno dall’episodio, operando una importante distinzione in materia di danno risarcibile.


In tale caso, ricordano i Giudici di legittimità, vanno distinte due tipologie di danno (sempre appartenenti all’ampio genus del danno non patrimoniale, ma distinte per finalità esplicative) che vanno a colpire la vittima del sinistro e che, successivamente al decesso, danno luogo ad una pretesa risarcitoria che i parenti possono rivendicare iure hereditatis. Da un lato, il danno biologico terminale, ovvero il danno alla salute che concerne le menomate condizioni fisiche del soggetto, nel lasso di tempo tra evento lesivo e morte, periodo che la consolidata giurisprudenza richiede sia “apprezzabile”, restando quindi esclusa la risarcibilità del danno biologico terminale in ipotesi di decesso immediato o comunque a brevissima distanza (“non apprezzabile”) dall’evento lesivo. Questa fattispecie di danno, dice la Cassazione, è “sempre esistente, per effetto della percezione anche non cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale delle vittima nella fase terminale della vita”. Al contrario, il danno cd. “da lucida agonia” o “danno morale terminale” attiene alla sfera psicologica della vittima e ben può essere descritto come il danno derivante dalla “sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine”: ai fini della sua liquidazione, ricorda la Corte di cassazione, assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata. 


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