Con la sentenza n. 21060, depositata il 19 ottobre 2016, la
Corte di cassazione torna ad occuparsi del danno risarcibile ai parenti della
vittima di un sinistro stradale, deceduta dopo qualche giorno dall’episodio,
operando una importante distinzione in materia di danno risarcibile.
In tale caso, ricordano i Giudici di legittimità, vanno
distinte due tipologie di danno (sempre appartenenti all’ampio genus del danno
non patrimoniale, ma distinte per finalità esplicative) che vanno a colpire la
vittima del sinistro e che, successivamente al decesso, danno luogo ad una
pretesa risarcitoria che i parenti possono rivendicare iure hereditatis. Da un
lato, il danno biologico terminale, ovvero il danno alla salute che concerne le
menomate condizioni fisiche del soggetto, nel lasso di tempo tra evento lesivo
e morte, periodo che la consolidata giurisprudenza richiede sia “apprezzabile”,
restando quindi esclusa la risarcibilità del danno biologico terminale in
ipotesi di decesso immediato o comunque a brevissima distanza (“non
apprezzabile”) dall’evento lesivo. Questa fattispecie di danno, dice la
Cassazione, è “sempre esistente, per effetto della percezione anche non
cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale delle vittima nella
fase terminale della vita”. Al contrario, il danno cd. “da lucida agonia” o
“danno morale terminale” attiene alla sfera psicologica della vittima e ben può
essere descritto come il danno derivante dalla “sofferenza provata nel
consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine”: ai
fini della sua liquidazione, ricorda la Corte di cassazione, assume rilievo il
criterio dell’intensità della sofferenza provata.

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