La Corte di cassazione torna sul tema, sempre attuale, della
coltivazione domestica di cannabis, con una pronuncia che – apparentemente –
pare andare in senso opposto alla direzione tracciata dalla Corte
Costituzionale, con la sentenza 109 del 2016, giungendo ad un esito che non ha mancato di sorprendere anche alcuni operatori del diritto.
In quella circostanza, il Giudice delle leggi aveva “salvato” il reato di coltivazione di droga per uso personale, spiegando che tale condotta, a differenza della detenzione per uso personale (non punibile), conserva un margine di pericolosità, dato che, attraverso la coltivazione, si alimenta la circolazione di droga sul mercato. Rispetto alla detenzione per uso personale, è più difficile determinare con certezza una soglia di punibilità (ravvisabile nel carattere “personale” del quantitativo detenuto): da qui, secondo la Corte Costituzionale, la giustificazione della fattispecie penale.
In quella circostanza, il Giudice delle leggi aveva “salvato” il reato di coltivazione di droga per uso personale, spiegando che tale condotta, a differenza della detenzione per uso personale (non punibile), conserva un margine di pericolosità, dato che, attraverso la coltivazione, si alimenta la circolazione di droga sul mercato. Rispetto alla detenzione per uso personale, è più difficile determinare con certezza una soglia di punibilità (ravvisabile nel carattere “personale” del quantitativo detenuto): da qui, secondo la Corte Costituzionale, la giustificazione della fattispecie penale.
Adesso invece la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
40030 del 26 settembre 2016, chiarisce che la coltivazione di una sola piantina
di cannabis non è punibile. Questa decisione, apparentemente in contrasto con
la linea tracciata dalla Corte Costituzionale, è in realtà, a ben vedere, la
prosecuzione di tale ragionamento, visto che la Cassazione precisa che la
punibilità della coltivazione possa essere esclusa solo laddove venga accertata “l’inoffensività “in concreto” ovvero quando la condotta sia
così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di
disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore
diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della
conformità al tipo botanico vietato”. Per operare tale valutazione, precisano i
Giudici, non si deve guardare esclusivamente al quantitativo di principio
attivo ricavabile dalla pianta coltivata, “dovendosi valutare anche
l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di
verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente
idonea ad incrementare il mercato".

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