venerdì 20 gennaio 2017

MORTE DELLA CASALINGA E DANNO PATRIMONIALE PER LA FAMIGLIA

La Corte di cassazione ha esaminato il caso di un sinistro stradale dagli esiti mortali, in esito al quale i parenti della vittima, tra le altre domande risarcitorie, avevano anche avanzato una pretesa concernente il danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico. Secondo la tesi prospettata, infatti, dopo il decesso della moglie/madre, che faceva la casalinga, il nucleo familiare aveva perso la persona che si occupava di svolgere i lavori e le faccende legate a pulizia e mantenimento della casa.
Con la sentenza n. 238 del 10 gennaio 2017, la Suprema Corte ha accolto tale domanda, spiegando che non è necessario dare specifica prova delle attività abitualmente svolte dalla defunta, precedentemente al decesso. Questo in quanto, secondo i Giudici di legittimità, “la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico”. Il danno, prosegue il ragionamento, andrà valutato equitativamente, tenendo in considerazione il fatto che i compiti svolti dalla casalinga “risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”.


(avv. Andrea Martinis)


lunedì 9 gennaio 2017

GESTORE DEL SITO RESPONSABILE PER NON AVER RIMOSSO UN POST DIFFAMATORIO

Il gestore di un sito Internet può essere considerato (cor)responsabile del resto di diffamazione, anche se il contenuto diffamatorio è stato caricato da altri.
Nel caso esaminato dalla Cassazione penale (sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016), infatti, era successo che l’utente di un portale Internet aveva caricato un “post” dal contenuto diffamatorio e il gestore del sito, pur essendo stato informato del caricamento e – soprattutto – del contenuto del post (inequivocabilmente diffamatorio), non aveva provveduto a rimuoverlo. Per quanto emerso nel corso dei due gradi di giudizio, non c’era modo di dimostrare che il gestore non avesse avuto la possibilità di intervenire, mentre si era appurato che l’autore del caricamento aveva inviato al gestore una e-mail contenente le informazioni relative al materiale caricato.
La condotta del gestore, pertanto, è consistita nel aver mantenuto online (e quindi visibile ad una platea di spettatori) il testo diffamatorio, pur avendo avuto notizia del caricamento.


avv. Andrea Martinis